Art. 3.

      1. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a rivedere, con proprio decreto, le piante organiche degli uffici, determinando la consistenza del personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2.
      2. Entro il termine di cui al comma 1, il Ministro della giustizia stabilisce la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2.